Ultimo aggiornamento
ottobre 16,2025
Condizioni d'uso
Libero utilizzo. Indicazione della fonte obbligatoria.

Descrizione

Le zone residenziali sono definite nell'articolo 2 lettera f dell'ordinanza sugli atterraggi esterni (OAEs; RS 748.132.3). Le zone residenziali sono definite come aree d'insediamento o gruppi di almeno dieci edifici abitati, compresa l'area entro un raggio di 100 metri. Gli atterraggi nelle zone residenziali sono vietati per i seguenti scopi:

  • Trasporto di passeggeri a scopo turistico o sportivo (art. 25 lett. b OAEs),
  • Voli non commerciali (art. 32 lett. b OAEs),
  • Voli d'istruzione (art. 34 lett. b OAEs).
Gli atterraggi esterni per motivi di lavoro in zone residenziali devono essere preventivamente concordati con l'autorità competente ai sensi del diritto cantonale (art. 31 OAEs).

Il set di dati “Insediamento” dell'ARE costituisce la base per l'identificazione e la rappresentazione delle “zone residenziali” e viene aggiornato annualmente.

Risorse

Bacheche

Informazioni aggiuntive

Identificatore
053aa1d7-ca48-4763-862f-39295f961ba9@bundesamt-fur-zivilluftfahrt-bazl
Data di rilascio
ottobre 16,2025
Data di modifica
-
Conforme a
-
Editore
Ufficio federale dell’aviazione civile
Punti di contatto
heli@bazl.admin.ch
Lingue
Indipendente dalla lingua
Addizionali informazioni
Landing page
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/flugbetrieb/cat/helikopter/aussenlandungen.html
Documentazione
-
Copertura temporale
-
Copertura spaziale
Schweiz
Intervallo di aggiornamento
-
Accesso ai metadati
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