Ultimo aggiornamento
settembre 17,2025
Condizioni d'uso
Libero utilizzo. Indicazione della fonte obbligatoria.

Descrizione

In Svizzera, la sperimentazione animale richiede un’autorizzazione delle autorità cantonali. È considerata sperimentazione animale qualsiasi misura applicata ad animali vivi volta, ad esempio, a verificare ipotesi scientifiche, a prelevare campioni a fini scientifici, a sviluppare sostanze o a garantire la formazione e il perfezionamento. L’autorizzazione è concessa solo dopo l’esame da parte di una commissione indipendente per la sperimentazione animale, se il carico sugli animali è limitato allo stretto necessario e se una ponderazione degli interessi giustifica la sperimentazione. Le sperimentazioni devono essere condotte da specialisti qualificati, documentate per iscritto ed eseguite in strutture con un’infrastruttura adeguata.

Risorse

Bacheche

Informazioni aggiuntive

Identificatore
bewilligungen_tierversuche@bundesamt-fur-lebensmittelsicherheit-und-veterinaerwesen-blv
Data di rilascio
settembre 17,2025
Data di modifica
-
Conforme a
-
Editore
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Punti di contatto
Kompetenzzentrum Daten (DCC)
Lingue
  • Inglese
  • Tedesco
  • Francese
  • Italiano
Addizionali informazioni
-
Landing page
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierversuche.html
Documentazione
Copertura temporale
-
Copertura spaziale
-
Intervallo di aggiornamento
Annuale
Accesso ai metadati
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